Care vittime,
intanto, qualcuno di voi avrà già ricevuto i moduli per pagare la Tari (in breve, la nettezza urbana) del 2014; poi, per chi ancora non l'avesse ricevuta, arriverà anche la Tasi (il tributo per i servizi indivisibili). Per "facilitarvi" (si fa per dire) la comprensione di tali elucubrazioni fiscali messe in atto, dopo notti insonni, dai nostri amici governanti, vi ho trascritto qui sotto la normativa in vigore. Che dovete leggere attentamente, e non dargli un'occhiatina superficiale. Lo so, è uno scritto lungo e noioso che vi farà due palle così, ma è per il nostro bene. Eppure mi pare di aver sentito qualcuno che parlava di "snellimenti burocratici"... Mah, si vede che avrò sentito male...
Tenendo presente che la Tasi (che per quei Comuni che non hanno ancora deliberato le aliquote la prima rata d'acconto slitterà al 16 ottobre) la dovremo pagare per la manutenzione di strade, verde pubblico, illuminazione pubblica, tutela del patrimonio artistico e culturale ecc. ecc., sarebbe opportuno che ciascuno di noi vigilasse attentamente che tutti questi servizi gli siano realmente assicurati e che gli enti preposti vi provvedano in maniera adeguata. Altrimenti diventerà il solito balzello che, come tanti altri, dovremo pagare senza però avere nulla in cambio. Perciò, andiamo in giro, osserviamo, fotografiamo le cose che non vanno, divulghiamole tra amici, conoscenti e concittadini, rendiamole note a tutti e poi incazziamoci coi responsabili. Ne abbiamo tutto il diritto. E quando ci chiederanno il voto per essere rieletti facciamoci sentire. Altrimenti sarà un'altra battaglia persa!
Infine, se volete un consiglio, al ritorno dalle ferie (se ci siete stati) avete due possibilità: la prima, vi prendete una bella ciucca e poi fuggite il più lontano possibile, in un Paese dove non vi trovi nessuno; la seconda, andate da un esorcista bravo e sentite cosa ne pensa. Se anche lui, dopo aver iniziato a leggere, non vi caccia a pedate nel culo...
Regolamento componente “TASI” (Tributo per i servizi indivisibili)
UNITA’ IMMOBILIARE ADIBITA AD ABITAZIONE PRINCIPALE
1. Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore o l’occupante ed il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile.
1. L’aliquota di base della TASI è pari all’1 per mille. Il comune, con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, può ridurre l’aliquota fino all’azzeramento.
2. L’aliquota massima della TASI per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 13, comma 8, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, non può comunque eccedere il limite dell’1 per mille.
3. Il comune, con deliberazione del consiglio comunale, provvede alla determinazione delle aliquote TASI rispettando le disposizioni di cui ai precedenti commi 1 e 2, oltre al vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell’IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all’aliquota massima consentita dalla legge statale per l’IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile.
4. Per il 2014, l’aliquota massima della TASI non può eccedere il 2,5 per mille.
5. Per lo stesso anno 2014, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti di cui ai commi 3 e 4 per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all’articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, detrazioni d’imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti a quelli determinatisi con riferimento all’IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall’articolo 13 del citato decreto-legge n. 201, del 2011.
TASI: INDICAZIONE ANALITICA SERVIZI INDIVISIBILI
1. Ai sensi dell’art. 1, comma 682, della Legge n. 147 del 27.12.2013, lett. b), punto 2, la TASI è diretta alla copertura dei costi relativi ai seguenti servizi indivisibili:
- pubblica sicurezza e vigilanza;
- tutela del patrimonio artistico e culturale;
- servizi cimiteriali;
- servizi di manutenzione stradale, del verde pubblico, dell'illuminazione pubblica;
- servizi socio-assistenziali;
- servizio di tutela degli edifici ed aree comunali.
SCADENZE DI VERSAMENTO
1. Il versamento della TASI è effettuato in due rate, con scadenza al 16 giugno e al 16 dicembre dell’anno di riferimento.
2. È consentito il pagamento in unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno.
3. Il versamento della prima rata della TASI è eseguito sulla base dell’aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell’anno precedente; il versamento della rata a saldo dell’imposta dovuta per l’intero anno è eseguito, a conguaglio, sulla base degli atti pubblicati nel sito informatico di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni, alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta.
4. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l’anno precedente.
5. Per l’anno 2014 si fa rinvio alle scadenze stabilite dalle disposizioni di legge vigenti.
INVIO DI MODELLI DI PAGAMENTO PREVENTIVAMENTE COMPILATI
1. Il Comune può procedere all’invio dei modelli di pagamento preventivamente compilati ai fini della semplificazione degli adempimenti tributari.
2. Resta comunque l’obbligo di procedere autonomamente al calcolo ed a provvedere al pagamento del tributo dovuto alle scadenze stabilite all’art. 16 comma 1 anche qualora non siano stati ricevuti i modelli di pagamento.
Regolamento componente “TARI” (Tributo diretto alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti)
PRESUPPOSTO PER L’APPLICAZIONE DEL TRIBUTO
1. Il presupposto della TARI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. Sono escluse dalla TARI le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all’articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva.
2. Si intendono per:
a) locali, le strutture stabilmente infisse al suolo chiuse su tre lati verso l’esterno, anche se non conformi alle disposizioni urbanistico-edilizie;
b) aree scoperte, sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti che non costituiscono locale, come tettoie, balconi, terrazze, campeggi, dancing e cinema all’aperto, parcheggi;
c) utenze domestiche, le superfici adibite a civile abitazione;
d) utenze non domestiche, le restanti superfici, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.
3. Sono escluse dal tributo:
a) le aree scoperte pertinenziali o accessorie a civili abitazioni, quali i balconi e le terrazze scoperte, i posti auto scoperti, i cortili, i giardini e i parchi;
b) le aree comuni condominiali di cui all'art. 1117 c.c. che non siano detenute o occupate in via esclusiva, come androni, scale, ascensori, stenditoi o altri luoghi di passaggio o di utilizzo comune tra i condomini.
4. La presenza di arredo oppure l’attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica, calore, gas, telefonica o informatica, costituisce presunzione semplice dell’occupazione o conduzione dell’immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti. Per le utenze non domestiche la medesima presunzione è integrata altresì dal rilascio da parte degli enti competenti, anche in forma tacita, di atti assentivi o autorizzativi per l’esercizio di attività nell’immobile o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.
5. Sono esenti le utenze domestiche prive di arredo e servite da utenze condominiali oppure utenze comuni a più unità immobiliari (servizio idrico, servizio gas, altri servizi per i quali non è possibile la cessazione autonoma).
6. Sono inoltre soggette alla categoria classe 3 (Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta):
a) le utenze domestiche con presenza di arredo e non collegate a servizi di erogazione idrica, elettrica, calore, gas, telefonica o informatica.
b) le utenze non domestiche momentaneamente non attive, ma i cui locali non sono vuoti (indipendentemente dall’allacciamento alle utenze e dalla assenza di atti autorizzativi).
7. per le aree stradali destinate a parcheggio con appositi stalli dipinti, il tributo è dovuto dal soggetto gestore in relazione all’effettivo periodo di detenzione delle aree, quale risulta dalla convenzione che disciplina l’affidamento del servizi.
SOGGETTI PASSIVI (chi deve pagare):
1. La TARI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all’adempimento dell’unica obbligazione tributaria.
2. Per le parti comuni condominiali di cui all’art. 1117 c.c. utilizzate in via esclusiva il tributo è dovuto dagli occupanti o conduttori delle medesime.
3. In caso di utilizzo di durata non superiore a sei mesi nel corso del medesimo anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali o delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso abitazione, superficie.
4. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.
LOCALI ED AREE NON SOGGETTI AL TRIBUTO
1. Non sono soggetti all’applicazione del tributo i seguenti locali e le seguenti aree scoperte:
a) locali ed aree scoperte non suscettibili di produrre rifiuti urbani, quali ad esempio:
Utenze domestiche:
- solai e sottotetti non collegati da scale, fisse o retrattili, da ascensori o montacarichi;
- centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vano ascensori e quei locali dove non è compatibile la presenza di persone o operatori;
- locali privi di tutte le utenze attive di servizi di rete (gas, acqua, energia elettrica) e non arredati, purché nei medesimi non venga stabilita la residenza anagrafica degli occupanti o detentori;
- locali in oggettive condizioni di non utilizzo in quanto inagibili, o oggetto di lavori di ristrutturazione, restauro o risanamento conservativo in seguito al rilascio di licenze, permessi, concessioni od autorizzazioni, limitatamente al periodo di validità del provvedimento e, comunque, non oltre la data riportata nella certificazione di fine lavori, purché nei medesimi locali non venga mantenuta la residenza anagrafica;
- superfici coperte, ovvero loro porzioni, aventi altezza utile inferiore a 150 centimetri.
Utenze non domestiche:
- locali dove si producono esclusivamente, di regola, rifiuti speciali non assimilati agli urbani secondo le disposizioni normative vigenti, a condizione che il produttore ne dimostri l’avvenuto trattamento in conformità alle normative vigenti, come previsto dal successivo art. 8, comma 3.
- centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici quali cabine elettriche, silos e simili, dove non è compatibile o non si abbia di regola la presenza umana;
- aree scoperte destinate all’esercizio dell’agricoltura, silvicoltura, allevamento e le serre a terra;
- aree adibite in via esclusiva al transito dei veicoli destinate all’accesso alla pubblica via ed al movimento veicolare interno;
- aree impraticabili o intercluse da recinzione;
- aree in abbandono o di cui si possa dimostrare il permanente stato di inutilizzo;
- aree non presidiate o adibite a mero deposito di materiali in disuso;
- zone di transito e manovra degli autoveicoli all’interno delle aree degli stabilimenti industriali adibite a magazzini all’aperto;
- le superfici destinate all’esercizio esclusivo di attività sportiva o ginnica dei praticanti, ferma restando l’imponibilità delle superfici destinate ad usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate e simili. Per l’esclusione dal calcolo delle suddette superfici dovrà essere presentata una planimetria dei locali a firma di un tecnico abilitato dove le stesse vengono specificamente individuate.
- aree adibite in via esclusiva all’accesso dei veicoli alle stazioni di servizio dei carburanti;
- locali e aree scoperte per i quali non sussiste obbligo dell’ordinario conferimento dei rifiuti solidi urbani interni in regime di privativa comunale per l’effetto di leggi, regolamenti, ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stato esteri.
- le unità immobiliari per le quali sono state rilasciate, anche in forma tacita, atti abilitativi per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo dalla data d’inizio dei lavori fino alla data di inizio dell’occupazione;
- gli edifici adibiti in via permanente ed esclusiva all’esercizio di qualsiasi culto religioso, escluse in ogni caso le abitazioni dei ministri di culto, ed i locali utilizzati per attività non strettamente connesse al culto stesso;
2. Le circostanze di cui al comma precedente devono essere indicate nella dichiarazione originaria o di variazione ed essere riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione.
3. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse da tributo ai sensi del presente articolo verrà applicato il tributo per l’intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele dichiarazione.
SUPERFICIE DEGLI IMMOBILI
1. Sino alla compiuta attivazione delle procedure per l’allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari a destinazione ordinaria e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun comune la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.
2. Successivamente all’attivazione delle indicate procedure di allineamento la superficie assoggettabile al tributo delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, sarà pari all'ottanta per cento della superficie catastale, determinata secondo i criteri stabiliti dal Decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138. Il comune comunicherà ai contribuenti le nuove superfici imponibili adottando le più idonee forme di comunicazione e nel rispetto dell’articolo 6 della legge 27 luglio 2000, n. 212.
3. Per le altre unità immobiliari la superficie assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile, misurata al filo interno dei muri.
4. La superficie complessiva è arrotondata al metro quadro superiore se la parte decimale è maggiore di 0,50; in caso contrario al metro quadro inferiore.
5. Per i distributori di carburante sono di regola soggetti a tariffa i locali, nonché l’area della proiezione al suolo della pensilina, ovvero, in mancanza, una superficie forfettaria pari a 20 mq per colonnina di erogazione.
DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE
1. La componente TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un’autonoma obbligazione tributaria.
2. La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base delle disposizioni contenute nel Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
3. La tariffa è determinata sulla base del Piano Finanziario con specifica deliberazione del Consiglio comunale, da adottare entro il termine fissato dalla legge statale per l’approvazione del bilancio di previsione relativo alla stessa annualità.
La deliberazione, anche se approvata successivamente all’inizio dell’esercizio, purché entro il termine indicato al comma precedente, ha effetto dal 1º gennaio dell’anno di riferimento.
Se la delibera non è adottata entro tale termine, si applicano le tariffe deliberate per l’anno precedente.
ARTICOLAZIONE DELLA TARIFFA
1. La tariffa è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per opere e ai relativi ammortamenti, e da una quota variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all’entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, compresi i costi di smaltimento.
2. La tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e di utenza non domestica.
3. L’insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa sono ripartiti tra le utenze domestiche e non domestiche secondo criteri razionali. A tal fine, i rifiuti riferibili alle utenze non domestiche possono essere determinati anche in base ai coefficienti di produttività Kd di cui alle tabelle 4a e 4b, all. 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
(ndr. Mi raccomando i "coefficienti di produttività Kd", di cui alle tabelle ecc. ecc. del Decreto presidenziale, perché non vanno mica presi sottogamba!)
PERIODI DI APPLICAZIONE DEL TRIBUTO
1. La componente TARI è dovuta limitatamente al periodo dell’anno, computato in giorni, nel quale sussiste l’occupazione, il possesso o la detenzione dei locali o aree.
2. L’obbligazione tariffaria decorre dal giorno in cui ha avuto inizio l’occupazione o la detenzione dei locali ed aree e sussiste sino al giorno in cui ne è cessata l’utilizzazione, purché debitamente e tempestivamente dichiarata.
3. Fermo restando il termine ultimo di presentazione della dichiarazione di cui al successivo art. 29, si presume che l’utenza sia cessata alla data di presentazione, salvo che l’utente dimostri con idonea documentazione la data di effettiva cessazione.
4. Le variazioni intervenute nel corso dell’anno, in particolare nelle superfici e/o nelle destinazioni d’uso dei locali e delle aree scoperte, che comportano un aumento di tariffa producono effetti dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi. Il medesimo principio vale anche per le variazioni che comportino una diminuzione di tariffa, a condizione che la dichiarazione, se dovuta, sia prodotta entro i termini di legge, decorrendo altrimenti dalla data di presentazione. Le variazioni di tariffa saranno di regola conteggiate a conguaglio.
TARIFFA PER LE UTENZE DOMESTICHE
1. La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie dell’alloggio e dei locali che ne costituiscono pertinenza le tariffe per unità di superficie parametrate al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.1, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, in modo da privilegiare i nuclei familiari più numerosi.
2. La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche è determinata in relazione al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.2, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati nella delibera tariffaria.
Non l'ho letta, vale lo stesso?
RispondiEliminaPerò ho calcolato l'aumento percentuale fra la cartella di quest'anno e quella dell'anno scorso. Se vuoi che te lo dica devi garantirmi che fra i tuou lettori non ci siano cardiopatici!
Flo
E hai fatto male! Perchè se la leggessi ti accorgeresti delle contorsioni sintattico-grammaticali alle quali sono ricorsi per rendere incomprensibile tutto quello che hanno scritto.
RispondiEliminaStanno tirando la corda da troppo tempo, e l'hanno quasi tirata tutta. Prima o poi si romperà e in quel momento spero di essere lontano. Anch'io sto pagando sempre di più ogni anno che passa, e tieni presente che non sono né ricco né benestante. Di benestante, almeno per ora, ho solo la salute. E, credimi, come lo sono i calzoni e le magliette di alcuni anni fa mi è più che sufficiente!
Un caro saluto e grazie per il passaggio,
Francesco